CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. I
Art. 2326
2513 / 3261Denominazione sociale.
In vigore dal 1 gen 2004
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2326