Art. 2322 · Trasferimento della quota.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IV

Art. 2322

2492 / 3261

Trasferimento della quota.

In vigore dal 19 apr 1942
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2322