CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo IV
Art. 2322
2492 / 3261Trasferimento della quota.
In vigore dal 19 apr 1942
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2322