CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VII›Capo I
Art. 232
321 / 3261Presunzione di concepimento durante il matrimonio.
In vigore dal 7 feb 2014
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-232