CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo IV
Art. 2313
2483 / 3261Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2313