CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo III
Art. 2297
2467 / 3261Mancata registrazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2297