CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo III
Art. 2292
2462 / 3261Ragione sociale.
In vigore dal 19 apr 1942
La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale.
La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2292