Art. 2289 · Liquidazione della quota del socio uscente.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. V

Art. 2289

2459 / 3261

Liquidazione della quota del socio uscente.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell', il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2289