CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. V
Art. 2284
2454 / 3261Morte del socio.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2284