Art. 2280 · Pagamento dei debiti sociali.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. IV

Art. 2280

2450 / 3261

Pagamento dei debiti sociali.

In vigore dal 19 apr 1942
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2280