CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. IV
Art. 2278
2448 / 3261Poteri dei liquidatori.
In vigore dal 19 apr 1942
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.
Essi rappresentano la società anche in giudizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2278