Art. 2278 · Poteri dei liquidatori.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. IV

Art. 2278

2448 / 3261

Poteri dei liquidatori.

In vigore dal 19 apr 1942
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi. Essi rappresentano la società anche in giudizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2278