Art. 2274 · Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. IV

Art. 2274

2444 / 3261

Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento.

In vigore dal 19 apr 1942
Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2274