CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. III
Art. 2267
2437 / 3261Responsabilità per le obbligazioni sociali.
In vigore dal 19 apr 1942
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2267