CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. II
Art. 2262
2432 / 3261Utili.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2262