Art. 2262 · Utili.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. II

Art. 2262

2432 / 3261

Utili.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
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