CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. II
Art. 2253
2423 / 3261Conferimenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2253