Art. 2253 · Conferimenti.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. II

Art. 2253

2423 / 3261

Conferimenti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2253