CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II
Art. 2245
2367 / 3261Indennità di anzianità.
In vigore dal 19 apr 1942
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L'ammontare dell'indennità è determinata sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2245