Art. 2231 · Mancanza d'iscrizione.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IIICapo II

Art. 2231

2353 / 3261

Mancanza d'iscrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2231