Art. 2226 · Difformità e vizi dell'opera.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IIICapo I

Art. 2226

2348 / 3261

Difformità e vizi dell'opera.

In vigore dal 19 apr 1942
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purchè in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'.
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