CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo III›Capo I
Art. 2226
2348 / 3261Difformità e vizi dell'opera.
In vigore dal 19 apr 1942
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purchè in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2226