Art. 2225 · Corrispettivo.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IIICapo I

Art. 2225

2347 / 3261

Corrispettivo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2225