Art. 2217 · Redazione dell'inventario.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. III§ 2

Art. 2217

2338 / 3261

Redazione dell'inventario.

In vigore dal 11 ago 1994
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2217