Art. 2215 · Modalità di tenuta delle scritture contabili.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. III§ 2

Art. 2215

2336 / 3261

Modalità di tenuta delle scritture contabili.

In vigore dal 25 ott 2001
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura nè a vidimazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2215