CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. III›§ 2
Art. 2215
2336 / 3261Modalità di tenuta delle scritture contabili.
In vigore dal 25 ott 2001
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura nè a vidimazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2215