Art. 2207 · Modificazione e revoca della procura.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IIISez. III§ 1

Art. 2207

2328 / 3261

Modificazione e revoca della procura.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2207