Art. 2190 · Iscrizione d'ufficio.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo III›Sez. I

Art. 2190

2311 / 3280

Iscrizione d'ufficio.

In vigore dal 19 apr 1942
Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2190