Art. 219 · Prova della proprietà dei beni.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. V

Art. 219

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Prova della proprietà dei beni.

In vigore dal 20 set 1975
Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-219