CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. V
Art. 219
263 / 3261Prova della proprietà dei beni.
In vigore dal 20 set 1975
Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-219