CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. V
Art. 2187
2308 / 3261Usi.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2187