CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. IV›§ 2
Art. 2174
2295 / 3261Obblighi del soccidario.
In vigore dal 19 apr 1942
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2174