Art. 2172 · Durata del contratto.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. IV§ 2

Art. 2172

2293 / 3261

Durata del contratto.

In vigore dal 19 apr 1942
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi. Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2172