CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. V
Art. 217
261 / 3261Amministrazione e godimento dei beni.
In vigore dal 20 set 1975
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-217