Art. 217 · Amministrazione e godimento dei beni.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. V

Art. 217

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Amministrazione e godimento dei beni.

In vigore dal 20 set 1975
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato. Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-217