Art. 2168 · Morte di una delle parti.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. III

Art. 2168

2289 / 3280

Morte di una delle parti.

In vigore dal 19 apr 1942
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2168