CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 2168
2289 / 3261Morte di una delle parti.
In vigore dal 19 apr 1942
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2168