CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 2164
2285 / 3261Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2164