CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2163
2284 / 3261Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato d'uso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2163