CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2157
2278 / 3261Diritto di preferenza del concedente.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2157