Art. 2157 · Diritto di preferenza del concedente.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2157

2278 / 3261

Diritto di preferenza del concedente.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.
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