CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2152
2273 / 3261Miglioramenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2152