Art. 2151 · Spese per la coltivazione.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2151

2272 / 3261

Spese per la coltivazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall', sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi. Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2151