Art. 215 · Separazione dei beni.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. V

Art. 215

259 / 3261

Separazione dei beni.

In vigore dal 20 set 1975
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-215