CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. V
Art. 215
259 / 3261Separazione dei beni.
In vigore dal 20 set 1975
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-215