CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2146
2267 / 3261Conferimento delle scorte.
In vigore dal 19 apr 1942
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2146