CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2142
2263 / 3261Famiglia colonica.
In vigore dal 1 gen 2013
La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.
Note all'articolo
- La L. 15 settembre 1964, n. 756 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La composizione della famiglia colonica puo' essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del Codice civile, purche' non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2142