CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. IV
Art. 2133
2254 / 3261Attestato di tirocinio.
In vigore dal 19 apr 1942
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2133