CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. IV
Art. 2132
2253 / 3261Istruzione professionale.
In vigore dal 19 apr 1942
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2132