Art. 2132 · Istruzione professionale.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. IV

Art. 2132

2253 / 3261

Istruzione professionale.

In vigore dal 19 apr 1942
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.
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