CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. IV
Art. 2131
2252 / 3261Retribuzione.
In vigore dal 19 apr 1942
La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2131