Art. 2130 · Durata del tirocinio.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. IV

Art. 2130

2251 / 3261

Durata del tirocinio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2130