CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. IV
Art. 2130
2251 / 3261Durata del tirocinio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2130