Art. 2130 · Durata del tirocinio.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. IV

Art. 2130

2251 / 3280

Durata del tirocinio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2130