CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 4
Art. 2124
2245 / 3261Certificato di lavoro.
In vigore dal 19 apr 1942
Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2124