Art. 2122 · Indennità in caso di morte.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. III§ 4

Art. 2122

2243 / 3261

Indennità in caso di morte.

In vigore dal 27 gen 1972
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità, indicate dagli devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 19 gennaio 1972, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 26/01/1972, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennita' di cui allo stesso articolo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2122