CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 3
Art. 2117
2238 / 3261Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza.
In vigore dal 19 apr 1942
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2117