Art. 2113 · Rinunzie e transazioni.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. III§ 2

Art. 2113

2234 / 3261

Rinunzie e transazioni.

In vigore dal 24 nov 2010
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all' del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli del codice di procedura civile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2113