CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 2
Art. 2113
2234 / 3261Rinunzie e transazioni.
In vigore dal 24 nov 2010
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all' del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli del codice di procedura civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2113