Art. 2106 · Sanzioni disciplinari.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 2

Art. 2106

2227 / 3280

Sanzioni disciplinari.

In vigore dal 19 apr 1942
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.
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