CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 2
Art. 2106
2227 / 3261Sanzioni disciplinari.
In vigore dal 19 apr 1942
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2106