Art. 2106 · Sanzioni disciplinari.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. III§ 2

Art. 2106

2227 / 3261

Sanzioni disciplinari.

In vigore dal 19 apr 1942
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.
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