CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. III›§ 2
Art. 2100
2221 / 3261Obbligatorietà del cottimo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2100