Art. 2094 · Prestatore di lavoro subordinato.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IICapo ISez. II

Art. 2094

2215 / 3261

Prestatore di lavoro subordinato.

In vigore dal 20 gen 1974
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Note all'articolo

  • La L. 18 dicembre 1973, n. 877 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio e' tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalita' di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2094