CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 2090
2211 / 3261Procedimento.
In vigore dal 19 apr 1942
Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l'istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell'imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.
La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imprenditore. Può anche, prima di decidere, sentire l'associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.
Contro la sentenza della magistratura del lavoro l'imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell' del codice di procedura civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2090