CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 2086
2207 / 3261Gestione dell'impresa
In vigore dal 16 mar 2019
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2086