CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo I›Capo III
Art. 2076
2197 / 3261Contratto collettivo annullabile.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.
La domanda di annullamento è proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.
La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2076